IL TEMPO È SCADUTO

COME SI È PRONUNCIATA L’ARPA MOLISE IN MERITO ALL’ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER L’IMPIANTO DI BIOMETANO DELLA SMALTIMENTI SUD?

  È chiaro l’art. 9 della legge regionale n.21 del 24 marzo 2000  dove si legge:

4. L’autorità competente sulla base degli elementi di valutazione indicati nell’allegato D e tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi al deposito dell’istanza adottando una delle seguenti decisioni:

  1. a) assoggettamento dell’opera alla Valutazione di Impatto Ambientale secondo la procedura indicata nel precedente art.7;
  2. b) esclusione dell’opera dalla procedura di V.I.A. condizionatamente alla realizzazione delle eventuali prescrizioni contenute nella decisione.
  3. 5. Trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
  4. Per i progetti che hanno esperito la procedura di screening e, per i quali, l’autorità competente ha deciso l’assoggettamento a V I A completo, sarà previsto un avviò accellerato della fase di scoping di cui al successivo art. 10”

Salvo particolari e motivate ragioni ambientali, superato il termine massimo di durata del procedimento di screening, l’ente procedente non può richiedere l’assoggettamento alla VIA.

Sul sito della Regione Molise  tra i procedimenti conclusi nel 2019 non vi è traccia dell’impianto di biometano della Smaltimenti sud.Quale è stata la decisione presa  ma ancora non consultabile sul  sito web?

In merito alla tempistica da rispettare in fase di screening si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n.3081 del 11 luglio 2016  sempre riguardante la nostra regione.

Nessun dubbio in merito; riproponiamo la domanda: QUALE È LA DECISIONE PRESA DALL’ARPA MOLISE IN MERITO ALL’ASSOGGETTIBILITA’ A VIA PER L’IMPIANTO DI BIOMETANO DELLA SMALTIMENTI SUD?