COME SI È PRONUNCIATA L’ARPA MOLISE IN MERITO ALL’ASSOGGETTABILITÀ A VIA PER L’IMPIANTO DI BIOMETANO DELLA SMALTIMENTI SUD?
È chiaro l’art. 9 della legge regionale n.21 del 24 marzo 2000 dove si legge:
“4. L’autorità competente sulla base degli elementi di valutazione indicati nell’allegato D e tenendo conto delle eventuali osservazioni ricevute, si pronuncia entro i sessanta giorni successivi al deposito dell’istanza adottando una delle seguenti decisioni:
- a) assoggettamento dell’opera alla Valutazione di Impatto Ambientale secondo la procedura indicata nel precedente art.7;
- b) esclusione dell’opera dalla procedura di V.I.A. condizionatamente alla realizzazione delle eventuali prescrizioni contenute nella decisione.
- 5. Trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, in caso di silenzio dell’autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
- Per i progetti che hanno esperito la procedura di screening e, per i quali, l’autorità competente ha deciso l’assoggettamento a V I A completo, sarà previsto un avviò accellerato della fase di scoping di cui al successivo art. 10”
Salvo particolari e motivate ragioni ambientali, superato il termine massimo di durata del procedimento di screening, l’ente procedente non può richiedere l’assoggettamento alla VIA.
Sul sito della Regione Molise tra i procedimenti conclusi nel 2019 non vi è traccia dell’impianto di biometano della Smaltimenti sud.Quale è stata la decisione presa ma ancora non consultabile sul sito web?
In merito alla tempistica da rispettare in fase di screening si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n.3081 del 11 luglio 2016 sempre riguardante la nostra regione.
Nessun dubbio in merito; riproponiamo la domanda: QUALE È LA DECISIONE PRESA DALL’ARPA MOLISE IN MERITO ALL’ASSOGGETTIBILITA’ A VIA PER L’IMPIANTO DI BIOMETANO DELLA SMALTIMENTI SUD?